Edilizia convenzionata

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3_Edilizia convenzionataQuando si parla di edilizia convenzionata s’ intende una particolare forma di convenzionamento prevista dalla normativa urbanistica sia nazionale che regionale, mediante la quale la cooperativa di abitazione sottoscrive un accordo con il Comune dove viene realizzato l’ intervento costruttivo.

Costruire alloggi in edilizia convenzionata significa per la cooperativa avere della agevolazioni dal Comune, essere esonerata dal pagamento degli oneri del costo di costruzione e poter aver ridotti gli oneri di urbanizzazione secondaria. In cambio i soci assegnatari degli alloggi costruiti dalla cooperativa in edilizia convenzionata dovranno alienare gli alloggi per un periodo di tempo previsto dalla convenzione al prezzo stabilito dalla Legge Regionale 42/1999. Successivamente potranno alienare gli stessi a prezzo di mercato.

L’ edilizia convenzionata è principalmente presente nell’ ambito dei piani attuativi di Nuova Costruzione (PEEP, etc.) o di recupero del patrimonio esistente (PIRUEA, etc.), in cui i Comuni stabiliscono di individuare dei lotti di terreno edificabile o dei fabbricati da recuperare che assegnano a cooperative di abitazione affinché realizzino alloggi con particolari caratteristiche dimensionali e assegnino gli alloggi ai propri soci in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale.

Il terreno edificabile o il fabbricato da recuperare in regime di edilizia convenzionata, viene ceduto dal Comune alla cooperativa a minor prezzo rispetto il mercato di quel territorio. Gli interventi costruttivi così realizzati possono anche usufruire dei mutui agevolati anche a fondo perduto concessi dalla Regione del Veneto o da altro ente pubblico.

Le cooperative aderenti al “CVIE Società Cooperativa” hanno costruito e stanno costruendo solamente in aree di edilizia convenzionata.